Made By Doomboy

Una delle domande più frequenti da parte degli
utenti
di Wintricks, è se sia o meno legale, realizzare
una copia di "backup" dei propri supporti
multimediali, siano essi semplici compact disc musicali o software.
Va subito precisato che la normativa in merito in Italia è resa ambigua da una
serie di "pezze" che sono state apposte ad una regolamentazione di base che oltre
ad essere lacunosa già in origine, è anche ferma a diverso tempo fà, quando ancora
non esistevano alcune tecnologie di memorizzazione di massa (e di copia di
massa) oggi diffusissime, quali il cd ed il "masterizzatore".
In principio la legge consentiva (ed in qualche
modo consentirebbe tutt'ora) la copia
di backup, ma se andiamo ad analizzare con attenzione la normativa, ci possiamo
rendere subito conto di una serie di scogli legislativi che suggerirebbero ad
ogni utente finale di evitare la copia
di backup per non correre il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie
di centinaia di euro.
Vediamo il perchè, suddividendo la questione in
due parti, ovvero la copia di backup di materiale audiovisivo e la copia
di backup di software.
Premesso che , la normativa indica esplicitamente che acquistando un qualsiasi
prodotto audiovisivo, così come un software per elaboratori elettronici, non si
diventava proprietari dell'opera medesima, ma si diviene titolari di una licenza
che ci garantisce il diritto all'utilizzo, fino a qualche tempo fà (e da qui l'origine
dell'equivoco), la normativa indicava anche la possibilità di fare una copia di
sicurezza, precisamente:
l'art. 64-ter L. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) consente al "legittimo
proprietario" di software la possibilità di effettuare una e soltanto una copia
di sicurezza dell'opera.
Queste disposizioni, dettate originariamente per il solo software, sono
state successivamente estese a tutti i supporti audiovisivi e quindi
CD audio, DVD, etc.
Tutto ciò renderebbe cristallino e limpido il discorso, leggittimando la copia
di backup.
Tuttavia, dopo l'approvazione della direttiva europea 29/2001 , nota
come EUDC ( European Union Copyright Directive
) , è seguito il suo recepimento da parte del legislatore tramite decreto
legislativo (D.L. 68 del 9 Aprile 2003), e la legge sul
diritto d'autore è cambiata sostanzialmente. D'altra parte va rilevato che la
suddetta Legge 633/1941 sul diritto d'autore era da ritenere
ovviamente inadeguata, non fosse altro che per l'epoca di promulgazione, risalente
ai primi anni '40. Vediamo nel pratico come muta lo scenario legislativo
a seguito delle nuove regole europee, riportando alcuni stralci dei decreti veri
e propri in merito all'introduzione, con l'art 102-quater, comma 1 e 2, delle misure tecnologiche di protezione a "causa" delle quali si è generato il
caos:
1)
I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui
all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti
misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie,
i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti
d'autore.[..]
2)
Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui
l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite
l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione,
quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera
o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo
delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione[..]
Tuttavia, la normativa dichiara anche quanto segue:
I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona
fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare
una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli
altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Insomma, la legge sembra voler tutelare pariteticamente sia i diritti dei titolari
del diritto d'autore (quindi autori, editori e quant'altro), ma anche l'utente
finale, consentendo in qualche modo la copia di backup. Ma allora, questa copia può essere realizzata o no?
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